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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 10, Sentenza del 2/1/2025, n. 11/2025 |
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Composizione |
Pres. Onorato – Est. Urbano |
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278 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – 439 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA |
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Compensazione di crediti - Mancata apposizione del visto di conformità ex art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009 - Violazione meramente formale - Configurabilità – Fondamento e conseguenze. |
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Massima |
In tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009, configura, anche ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito e non è equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. |
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Rif. normativi |
Art. 10, comma 1, lett. a), n.7, del d.l. 1/7/2009, n. 78 l. 3/8/2009, n. 102 art. 13, comma 4, del d.lgs. 18/12/1997, n. 471 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 17/3/2025, n. 7154 (Rv. 674330 - 02) – VEDI Cass., Sez. 6-5, 26/2/2020, n. 5289 (Rv. 657322 - 01) – CONF |
