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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 28, Sentenza del 18/6/2025, n. 1918
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Composizione
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Pres. Imperio Clelia – Rel. Ripa Vincenzo
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
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Atti impugnabili - Elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 - Tassatività - Portata - Diniego di riattivazione di dilazioni di pagamento - Inclusione nella categoria relativa al diniego agevolazioni - Fondamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
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Massima
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In tema di contenzioso tributario, la tassatività dell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. 546/1992 è riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati che però producono gli stessi effetti giuridici. (In motivazione la Corte ha precisato che il diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento, assimilabile al diniego di agevolazioni di cui al comma 1, lett. h), del citato art. 19, è, pertanto, impugnabile ed è sottoposto all’onere di motivazione ex art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000 e deve essere, quindi, annullato qualora sia mancante delle indicazioni ivi richieste tassativamente).
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Rif. normativi
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Art. 2 del d.lgs. 31/12/1992 n. 5462
Art. 19 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Art. 19 del d.P.R. 29/9/1973 n. 602
Art. 7 della l. 27/7/2000 n. 212
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Rif. Giurisprudenziali
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Cass., Sez. 5, 23/4/2025, n. 10667, Rv. 674707 - 01 (VEDI);
Cass., Sez. 5, 30/1/2020, n.2144, Rv. 656679 - 01 (CONF)
Cass., Sez. 5, 19/1/2024, n. 2029, Rv. 670201 - 01 (VEDI)
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Anno pubbl.
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2025
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