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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 24/7/2025, n. 5355/2025. |
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Composizione |
Pres. Montagna e Rel. Criscuolo. |
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 058 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE. |
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Impugnazioni civili - Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti. |
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Massima |
La corte di giustizia tributaria di secondo grado, qualora disponga il rinvio della causa alla corte di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al relativo pagamento la parte riconosciuta soccombente che ha dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio e, nel caso in cui abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese del giudizio di primo grado. |
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Rif. normativi |
Art. 354 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024 (CONF.). |
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Anno pubbl. |
2025. |
