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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, sentenza del 24/7/2025, n. 5355/2025. |
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Composizione |
Pres. Montagna e Rel. Criscuolo. |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE. |
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Tributi (in generale) - Contenzioso TRIBUTARIO (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fattispecie. |
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Massima |
La violazione da parte del giudice di primo grado della regola del litisconsorzio necessario prevista dall’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992 comporta, a norma dell’art. 59, comma 1-lett. b), del d.lgs. n. 546 cit., la nullità della sentenza e la rimessione della causa alla corte di giustizia di primo grado per una nuova decisione nel merito previa integrazione del contraddittorio. |
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Rif. normativi |
Art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992 Art. 59, comma 1-lett. b), del d.lgs. n. 546/1992 |
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Rif. Giurisprudenziali |
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Anno pubbl. |
2025. |
