Ottobre 2025

Thursday 30 October 2025 11:15

ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Della Campania - Sezione 1, Sentenza del 17/6/2025, n. 5350

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Pastore Francesco

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) 414 DETRAZIONI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA - DETRAZIONI

 

Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell’onere probatorio - Individuazione.

Massima

In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 2729 c.c.

Art. 19 del d.P.R. 26/10/1972 n. 633

 

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 5/7/2018, n. 17619, Rv. 649610 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 18/10/2021, n. 28628, Rv. 662471 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 10/4/2024, n. 9723, Rv. 670825 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025