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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Della Campania - Sezione 1, Sentenza del 17/6/2025, n. 5350 |
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Composizione |
Pres. Montagna Alfredo – Rel. Pastore Francesco |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA - DETRAZIONI |
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Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell’onere probatorio - Individuazione. |
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Massima |
In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. |
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Rif. normativi |
Art. 2697 c.c. Art. 2729 c.c. Art. 19 del d.P.R. 26/10/1972 n. 633
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 5/7/2018, n. 17619, Rv. 649610 - 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 18/10/2021, n. 28628, Rv. 662471 – 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 10/4/2024, n. 9723, Rv. 670825 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2025 |
