Ottobre 2025

Thursday 30 October 2025 10:46

LA PROROGA DEI TERMINI PER L' EMERGENZA COVID VALE ANCHE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera - Sezione 2, Sentenza del 24/4/2025, n. 161/2025

Composizione

Pres. Sabbato – Est. Venezia

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   203 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE  

 

Emergenza COVID - Art. 67 d.l. n. 18/2020 - Sospensione dei termini per le attività di accertamento - Effetti.

Massima

La sospensione di ottantacinque giorni dei termini di prescrizione e decadenza per le attività di accertamento degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), si applica non soltanto alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinando - pure per gli accertamenti relativi alle annualità successive al 2020 - uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. 

Rif. normativi

Art. 67 del d.l. 17/3/2020, n. 18

l. 24/4/2020, n. 27

Art. 157 del d.l. 19/5/2020, n. 34

l. 17/7/2020, n. 77

Art. 12 del d.lgs. 24/9/2015, n. 159

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 1, 15/1/2025, n. 960 (Rv. 673835 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 30/6/2025, n. 17668 (Rv. 675166 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025