Ottobre 2025

Tuesday 21 October 2025 10:44

DETRAZIONE IVA AMMESSA ANCHE SUGLI IMMOBILI NON DI PROPRIETA' PURCHE' UTILIZZATI STRUMENTALMENTE

 

 

 

 

Sentenza del 19/05/2025, dep. 19/06/2025, n. 133/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. 2.

Composizione

Pres. Liberatore, Est. Di Lorenzo

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   414 DETRAZIONI

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi - Detraibilità - Condizioni - Strumentalità degli immobili all'attività d'impresa o professionale - Configurabilità - Fattispecie

 

Massima

In tema di IVA, deve riconoscersi il diritto alla detrazione per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di terzi, purché sia presente un nesso di causalità con l'attività d'impresa o professionale svolta dal contribuente, ancorché potenziale o di prospettiva, anche qualora, per cause estranee al contribuente medesimo, la predetta attività non abbia potuto concretamente esercitarsi. (Fattispecie relativa a lavori di realizzazione di un nuovo immobile commerciale, previa stipula di un contratto di comodato con i terzi usufruttuari del fondo).

 

Rif. normativi

DPR 26.10.1972, n.633, art. 19

Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 n. 388 art. 17 comma 2 lett. A

Direttive del Consiglio CEE 28/1/2006 n. 112 art. 68

 

Rif. giurisprudenziali

Conf:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34291 del 23/12/2019 (Rv. 656385 - 01)

Cass., Sez. U , Sentenza n. 11533 del 11/05/2018 (Rv. 648545 - 01)

Anno pubb.

2025