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Sentenza del 12/09/2025, dep. 19/09/2025, n. 332/2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, sez. 2, in composizione monocratica. |
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Composizione |
Giud Est. Paolitto |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Mutamento delle deduzioni ed inserimento di nuovi temi di indagine - Inammissibilità - Fattispecie relativa a vizi del procedimento notificatorio.
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Massima |
In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell’atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha escluso l’ammissibilità delle nuove contestazioni che il ricorrente - a fronte della produzione documentale dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta notifica dell’avviso nei suoi confronti – aveva formulato in ordine alla legittimità di tale notifica, trattandosi di eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, ma formulate solo in udienza o in memoria, con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale, atteso che costituisce eccezione nuova, non consentita, quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo). |
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Rif. normativi |
D.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24, 57. |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf: Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5369 del 02/03/2017 (Rv. 643479 - 01) Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013 (Rv. 625934 - 01)
Vedi: Cass.: Sez. 5, Sentenza n. 15051 del 02/07/2014 (Rv. 631568 - 01) Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 23856 del 05/09/2024 (Rv. 672153 - 01)
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Anno pubb. |
2025 |
