Ottobre 2025

Tuesday 21 October 2025 09:34

RIPARTIZIONE DELL' ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI E POTERI DI STIMA DEL GIUDICE

 

 

 

Sentenza del 28 febbraio 2025, n. 831 del 2025 (dep. 30/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

 

Composizione

Atzeni Manfredo  (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Diozzi Fabio  (Giudice)

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)  -  340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

IMU - Aree fabbricabili - Determinazione del valore imponibile - Parametri previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 – Delibere del Consiglio comunale - Presunzione del valore – Onere della prova a carico del contribuente  - Perizia giurata - Valutazione del giudice di merito - Necessità.

Massima

Le delibere con le quali il Consiglio comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili possono essere richiamate nella motivazione dell’avviso di accertamento dell’IMU e comportano una presunzione relativa in favore dell’Amministrazione circa il valore dell’immobile, con la conseguenza che costituisce onere del contribuente dimostrare in maniera precisa, anche con perizia giurata, sia l’erroneità della quantificazione operata dall’Amministrazione sia il valore effettivo dell’area fabbricabile. (In motivazione la Corte ha precisato che, a fronte delle puntuali prove fornite dal contribuente, il giudice può in ogni caso disattendere la stima dell’ente locale e procedere a una sua autonoma valutazione dell’area, basandosi sui parametri di legge).

Rif. normativi

Art. 11, comma 2 bis, d.lgs. 504/1992

Art. 5, d.lgs.  n. 504/1992

Art. 36, comma 2, D.L. 223/2006

Art. 52 d.lgs. 446/1997

Conformità

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9529 del 07/04/2023

Anno pubb.

2025