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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18^, 8 maggio 2025, n. 2924
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Composizione
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Clemente Antonio (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Lello Massimo (Giudice)
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972
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I.C.I. – Accertamento – Obbligo di motivazione – Contenuto - Fattispecie
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Massima
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In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum. (In motivazione è stato precisato che il requisito motivazionale richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa).
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Rif. normativi
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art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
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Conformità
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Cass. civ., sez. 5^, ord. 9 ottobre 2024; Cass. civ., sez. 5^, 8 novembre 2017 n. 26431; Cass. civ., 5 novembre 2004, n. 21571
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Anno pubb.
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2025
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