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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18^, 8 maggio 2025, n. 2923
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Composizione
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Clemente Antonio (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Lello Massimo (Giudice)
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 378 PROCEDIMENTO D’APPELLO – IN GENERE
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Processo tributario – Motivi di ricorso – Onere di specificazione – Domande nuove – Impugnazione con motivi aggiunti – Necessità - Fattispecie
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Massima
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Nel processo tributario il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado i motivi di contestazione della pretesa dell'ente impositore, potendo l'oggetto del giudizio essere modificato solo mediante la proposizione di motivi aggiunti, che sono consentiti esclusivamente in caso di deposito e acquisizione di documenti non conosciuti. (In motivazione la Corte ha precisato che costituisce motivo aggiunto la nuova difesa del contribuente che non sia riconducibile all'originaria causa petendi e che si fondi su fatti diversi da quelli dedotti con il ricorso originario).
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Rif. normativi
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art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
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Conformità
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Cass. civ., Sez. 5^, ord., 9 agosto 2024, n. 22642; Cass. civ., sez. 5^, 3 novembre 2022 n. 32390; Cass. civ., sez. 5^, 3 luglio 2015, n. 13742
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Anno pubb.
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2025
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