|
|
|
Composizione |
|
|
|
279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI |
|
|
IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova - Ufficio – Elementi oggettivi idonei a far presumere che il contribuente diligente potesse desumere la natura fittizia del fornitore – Idoneità. |
|
Massima |
In materia di IVA, l’Ufficio può riprendere a tassazione gli importi detratti in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, purché individui una serie di elementi oggettivi dai quali il contribuente avrebbe potuto, con ordinaria diligenza, comprendere la natura fittizia del fornitore. (Fattispecie nella quale la Corte ha valorizzato i seguenti indici: inconsistenza organizzativa del presunto fornitore dal punto di vista di strutture e personale, mancanza di depositi merce del fornitore, modesto margine di guadagno dello stesso, disinteresse del fornitore per condizioni contrattuali, trasporto e provenienza merci). |
|
Rif. Normativi |
|
|
Conformità |
|
|
Anno pubb. |
|
