Ottobre 2025

Wednesday 15 October 2025 09:05

OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI E DISCONOSCIMENTO IVA : RILEVANZA DEGLI INDICI PRESUNTIVI SULLA NATURA FITTIZIA DEL FORNITORE

 

 

 
  • Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna, sez. 7, 9 aprile 2025, n. 337

Composizione

  • Pres. Salvadori
  • Rel. Cremonini

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  414 DETRAZIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

 

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova - Ufficio – Elementi oggettivi idonei a far presumere che il contribuente diligente potesse desumere la natura fittizia del fornitore – Idoneità.

Massima

In materia di IVA, l’Ufficio può riprendere a tassazione gli importi detratti in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, purché individui una serie di elementi oggettivi dai quali il contribuente avrebbe potuto, con ordinaria diligenza, comprendere la natura fittizia del fornitore. (Fattispecie nella quale la Corte ha valorizzato i seguenti indici: inconsistenza organizzativa del presunto fornitore dal punto di vista di strutture e personale, mancanza di depositi merce del fornitore, modesto margine di guadagno dello stesso, disinteresse del fornitore per condizioni contrattuali, trasporto e provenienza merci).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

Conformità

  • Cass., Sez. 5, ord., n. 24496 del 4/09/2025
  • Cass., Sez. 5, ord., n. 25420 del 11/11/2020
  • Cass., Sez. 5, n. 9721 del 19/04/2018
  • C.G.U.E., C-277/14 del 22/10/2015

Anno pubb.

  • 2025