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- Sentenza del 20/03/2025, n. 1/22 - Corte di Giustizia Tributaria I grado di Aosta |
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONTRADDITTORIO |
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Avviso di accertamento – Contraddittorio preventivo – Obbligatorietà per gli atti non automatizzati o di pronta liquidazione emessi a partire dal 30/04/2024 – Sussiste. |
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Massima |
A partire dal 30 aprile 2024, tutte le comunicazioni di accertamento fiscale che possono essere contestate dal contribuente e che non derivano da una liquidazione automatica o immediata, devono essere precedute obbligatoriamente dal contraddittorio preventivo, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il fatto che una società sia sottoposta a liquidazione giudiziale non rappresenta, di per sé, un motivo valido per saltare questo passaggio di contraddittorio, sicché la stessa non costituisce un “fondato pericolo per la riscossione” tale da giustificare l’esclusione del diritto al contraddittorio). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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