|
|
|
|
Composizione |
|
|
|
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
|
|
|
Notifiche dell’atto impugnato - Deposito in appello - Inammissibilità. |
|
Massima |
E’ inammissibile il deposito in appello delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche laddove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ciò in quanto, nella disciplina generale dei “nova” istruttori in appello, la causa non imputabile coincide con un fatto estraneo alla sfera di controllo della parte, che rende impossibile la tempestiva deduzione della prova in prime cure). |
|
Rif. Normativi |
|
|
Conformità |
|
|
Anno pubb. |
|
