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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - SOCIETÀ DI RISCOSSIONE - COMPETENZA TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE |
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Agenzia delle Entrate/Riscossione – Emissione e notifica dell’intimazione di pagamento - Ufficio competente per territorio – Individuazione. |
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Massima |
Anche dopo il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, continuano ad applicarsi gli artt. 24 e 46 del d.P.R. n. 602/1973, con la conseguenza che l’intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall’ufficio provinciale competente in base al domicilio fiscale o alla sede del contribuente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’accentramento della funzione di riscossione nell’unico ente AdE-R non ha comportato il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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