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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 493 DETERMINAZIONE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE |
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Reddito di lavoro autonomo - Errore professionale - Somme corrisposte dal professionista per risarcimento dei danni – Deducibilità – Sussistenza. |
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Massima |
In tema di detrazioni IRPEF, sono deducibili, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme corrisposte dal professionista a titolo di risarcimento del danno derivante da errore professionale, ancorché non espressamente qualificate come “sopravvenienze passive” da una specifica previsione normativa analoga a quella dettata per il reddito d’impresa, a condizione che tale costo risulti inerente all’attività svolta, ossia sussista un nesso diretto e immediato tra il danno risarcito e l’esercizio della professione, in quanto componente negativa connessa ai rischi tipici dell’attività stessa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la condotta di un primario medico che aveva dedotto dal proprio reddito professionale la somma corrisposta a titolo di risarcimento, liquidata in via transattiva, agli eredi di un paziente deceduto a seguito di errore sanitario). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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