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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5350 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI |
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA - DETRAZIONI - Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell’onere probatorio. |
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Massima |
In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. |
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Rif. normativi |
Art. 2697 c.c. Art. 2729 c.c. Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 17619 del 2018 (CONF.) Cass. n. 9723 del 2024 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2025 |
