Ottobre 2025

Tuesday 14 October 2025 09:08

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI E ONERE DELLA PROVA

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5350

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   414 DETRAZIONI

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA - DETRAZIONI - Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell’IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell’onere probatorio.

Massima

In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. 

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 2729 c.c.

Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 17619 del 2018 (CONF.)

Cass. n. 9723 del 2024 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2025