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Sentenza del 11.9.2025 n 11990 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 6 |
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Composizione |
Giudice monocratico Dott.ssa Rosalba Di Giulio
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77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE |
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Annullamento parziale in via di autotutela – Impugnabilità – Possibilità – Esclusione – Fondamento.
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Massima |
Il provvedimento di annullamento parziale adottato dall’Amministrazione finanziaria in via di autotutela, quando assume natura riduttiva della pretesa fiscale originaria contenuta in un avviso di accertamento divenuto definitivo, non è impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo, bensì una mera revoca parziale dell’atto originario, poiché si limita a ridurre la pretesa fiscale già consolidata, senza introdurre nuovi obblighi, né innovazioni lesive degli interessi del contribuente. (In motivazione la Corte ha chiarito che diversamente accade, nel caso in cui il provvedimento di autotutela abbia una portata ampliativa della pretesa fiscale originaria — cioè aumenti o modifichi la pretesa originaria in senso peggiorativo per il contribuente — in quanto la parte innovata assume certamente carattere di nuovo atto impositivo impugnabile autonomamente). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass. ord. n. 10947/2024 e sent. n. 12637/2024 |
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Anno pubb. |
2025 |
