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Sentenza del 4.9.2025 n 11822 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 2 |
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Composizione |
Presidente Dott. Corrado Maffei Relatore Dott. Giovanni Barone |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE |
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Rendita catastale – Classamento - Motivazione – Obblighi - Fattispecie |
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Massima |
L’obbligo di motivazione relativo agli elementi posti a fondamento dell’atto di accertamento avente ad oggetto il classamento di un immobile deve essere assolto in termini rigorosi, al fine di consentire al contribuente di conoscere in concreto le ragioni del provvedimento. (Nella specie la Corte ha annullato l’avviso di accertamento sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate doveva esplicitare dettagliatamente il c.d. “fattore posizionale” degli immobili oggetto di accertamento ed indicare in concreto quali fossero le caratteristiche del fabbricato, non bastando il mero richiamo al valore medio di mercato dell’intera microzona e ad unità immobiliari di comparazione adibite ad uso ufficio). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass. Sent. n. 37207/2022 |
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Anno pubb. |
2025 |
