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Sentenza del giorno 26 maggio 2025, n. 700 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III
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Composizione |
Dettori Gianluigi (Presidente) Monaca Giovanni (Relatore) Cagnoli Luisa Anna (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Tributi locali - Imposta di soggiorno - Esenzione - Presupposti – Attività ricettiva a pagamento – Attività economica – Compiti non istituzionali – Esclusione dell’esenzione. |
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Massima |
Ove è prevista dal competente ente locale, l'imposta di soggiorno va applicata anche a carico di coloro che alloggiano a titolo oneroso nelle strutture ricettive ubicate in immobili di proprietà del Ministero della Difesa. (In motivazione la Corte ha precisato che analogamente a quanto avviene per l’IMU, non può ravvisarsi un’attività istituzionale dell’Amministrazione, come tale esente dal tributo e da interpretarsi in senso restrittivo, con riguardo all’attività ricettiva a pagamento - e, quindi, a carattere economico - svolta presso immobili di proprietà del Ministero della Difesa in favore dei dipendenti della medesima Amministrazione e dei loro familiari). |
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Rif. normativi |
Art. 4 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, |
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Conformità |
Cass., sez. 5, Sentenza n. 15025 del 17/07/2015 (in materia di ICI) |
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Anno pubb. |
2025 |
