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Sentenza del 10/04/2025, dep.23/04/2025, n. 2619/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5
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Composizione |
Pres. Lo Surdo, Est. Ruggiero |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMU - Avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale - Soggetto utilizzatore dell’immobile ma non proprietario né intestatario della partita catastale – Legittimazione alla impugnazione - Insussistenza – Fondamento - Fattispecie.
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Massima |
Legittimato ad impugnare i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale è esclusivamente l'intestatario della partita, come desumibile dall'art. 74 della l. n. 342 del 2000, non rilevando che in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI. (Fattispecie di avviso di accertamento – recante attribuzione di categoria catastale in rettifica di quella proposta con DOCFA – notificato a società non proprietaria dell’immobile, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha accolto l’eccezione di estraneità formulata dalla società notificataria, osservando che al momento della notifica nemmeno vi era prova alcuna di una concessione in atto dell’immobile in favore della società medesima). |
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Rif. normativi |
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8 com. 1 Decreto Legisl. 14/03/2011, n. 23, art. 9 com. 1 Decreto Legisl. 30/12/1992, n. 504, art. 3, com. 2 Legge 21/11/2002, n. 342, art. 74
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Rif. giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24299 del 03/11/2020 (Rv. 659490 - 01) Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31173 del 21/10/2022 (Rv. 666089 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
