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Sentenza del 14/04/2025, dep.23/04/2025, n. 2617/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5
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Composizione |
Pres. Est. Fantini |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE – Cartella di pagamento – Notifica – Conseguenze – Prescrizione del diritto alla riscossione coattiva – Eccezione – Deducibilità – Fattispecie.
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Massima |
La notifica della cartella di pagamento comporta la cristallizzazione del credito tributario ma non esclude la possibilità per il contribuente di eccepire l’estinzione del diritto alla riscossione coattiva per prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella stessa, in mancanza di atti interruttivi. (Fattispecie nella quale la Corte territoriale ha accolto le ragioni del contribuente, sul rilievo che, a fronte di cartella di pagamento notificatagli nel 2013 e di intimazione di pagamento notificata in data 25.02.2022, l’Ente impositore non aveva fornito prova della notificazione nel periodo intermedio di validi atti interruttivi, sicché doveva ritenersi maturata la prescrizione quinquennale). |
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Rif. normativi |
Decreto Legisl. 18/12/1997 n. 472, art. 20 Decrego Legisl. 18/12/1997, n. 472, art. 85 DPR 26/10/1972, n. 733 art. 75 |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass. n. 31260 del 09/11/2023 Cass. n. 2044 del 24/01/2023 Cass. n. 6289 del 08/03/2024 |
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Anno pubb. |
2025 |
