Ottobre 2025

Tuesday 07 October 2025 08:30

CREDITO TRIBUTARIO DEFINITIVO: CONSEGUENZE

 

 

 

 

Sentenza del 24/02/2025, dep.22/04/2025, n. 2612/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5

 

Composizione

Pres. Reali, Est. De Masellis

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - Eccezioni relative a un atto impositivo divenuto definitivo - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Massima

In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. (Fattispecie di cartelle di pagamento ritualmente notificate, nella quale la Corte territoriale ha ribadito che ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva - come nel caso di invocata decadenza dall’esercizio del potere impositivo, ovvero di maturata prescrizione - non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell’avviso di intimazione).

Rif. normativi

D. Lgs 31/12/1992, n.546, art. 19

DPR 29/09/1973, n. 602 art. 25

DPR 29/09/1973, n. 602 art. 86

 

Rif. giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641

Cass., Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8704

Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2020, n. 3005

Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259

Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13260

Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34902

Cass., Sez.5, 16 luglio 2019, n. 19010

Cass. Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259

Anno pubb.

2025