Ottobre 2025

Tuesday 07 October 2025 08:00

TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE ERARIALE

 

 

 

Sentenza del 24/02/2025, dep.22/04/2025, n. 2611/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5

 

Composizione

Pres. Est. Reali

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  001 IN GENERE

 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE - Tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Configurabilità - Fondamento – Fattispecie.

Massima

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta. (Nella specie il credito di imposta si riferiva al 2014 e l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato il 28 dicembre 2021, entro il termine prescrizionale decennale, ed il contribuente appellante non aveva dedotto che fosse stato notificato un precedente atto amministrativo di natura accertativa che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe potuto mutare il termine prescrizionale in quinquennale). 

Rif. normativi

Cod. Civ., art. 2946

Cod. Civ., art. 2948

Rif. giurisprudenziali

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019 (Rv. 656475 - 01)

Cass, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01)

Anno pubb.

2025