Ottobre 2025

Tuesday 07 October 2025 07:35

AGENTE DI RISCOSSIONE: OMESSA COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO E PRODUZIONE DOCUMENTALE IN APPELLO

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8^, sentenza del 29/04/2025, n. 2751

 

Composizione

Picone Lucia (Presidente) – Frangiosa Antonello (Relatore) – Novelli Paolo (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

 

Processo tributario – Produzione documentale in secondo grado – Prova della notificazione degli atti presupposti all’atto impugnato – Ammissibilità – Fattispecie.

Massima

In tema di processo tributario, è ammissibile in grado di appello la produzione documentale da parte dell'agente della riscossione, non costituitosi nel precedente grado di giudizio per fatto imputabile al ricorrente, volta a provare la notificazione degli "atti presupposti" e degli atti riscossivi impugnati, effettuata per la prima volta ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. nr. 546/92. (Fattispecie relativa a giudizio incardinato in primo grado prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220).

Rif. normativi

art. 58 d.lgs. 1992 n. 546

Conformità

Corte cass., sez. 5^, 22 novembre 2017, n.27774; Corte cass., sez. 6^, or. 11 luglio 2027, n. 17120

Anno pubb.

2025