Ottobre 2025

Friday 03 October 2025 13:10

SULL' AMBITO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PREVISTA DALLA NORMATIVA EMERGENZIALE COVID

 

 

 

Sentenza del 27.3.2025 n. 4128 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Aldo Natalini

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE   238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE -TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE- In genere.

 

 

Avviso di accertamento Irpef e Iva – Sospensione dei termini - Normativa emergenziale Covid – Ambito ed estensione.

Massima

La sospensione dei termini di cui all’art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia) relativa alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, oltre che ai termini per fornire risposta alle istanze di interpello, si applica non soltanto alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche alle altre attività, determinandosi uno spostamento in avanti del relativo decorso per la stessa durata della sospensione.

Rif. Normativi

Artt. 2313, 2314, 2320 e 2324 c.c.; art 5 TUIR; art. 7, comma 5-bis, D.Lgs n. 546/1992; art. 67 e 68 D.L. n. 18/2020.

 

 

Conformità

Cass. Civ. Sez. 1 Ord n. 960/2025

Anno pubb.

2025