Ottobre 2025

Monday 06 October 2025 06:33

LIMITI ALLA ESENZIONE IMU PER GLI ALLOGGI IACP

   

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 28/1/2025, n. 322

Composizione

Pres. e Rel. Di Nosse Lucio

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 

 

Esenzione ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011 - Ambito di applicazione - Alloggi IACP - Limiti - Nozione di alloggio sociale - Parametri stabiliti dal d.m. 22/4/2008.

Massima

In tema di IMU, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214/2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147/2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ma solo a quelli che, secondo i parametri stabiliti dal decreto del ministro delle infrastrutture 22/4/2008, hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, non essendo in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Rif. normativi

art. 13 comma 2, lett. b.) del d.l. n. 201/2011

art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011

l. n. 214/2011

art. 1 comma 707 della l. n. 147/2013

d.m. infrastrutture del 22/4/2008.

art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992,

art. 8 comma 4, del d.lgs. n. 504/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 23/5/2024 n. 14511, Rv. 671391 (CONF)

Cass., Sez. U., 26/11/2008 , n. 28160, Rv. 605542 (VEDI)

Anno pubbl.

2025