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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 170 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - AGEVOLAZIONE CD. “TREMONTI AMBIENTE” - ART. 6 L. N. 388 DEL 2000 - NECESSITÀ DELL’“APPROCCIO INCREMENTALE” E ONERE PROBATORIO IN CAPO AL CONTRIBUENTE. |
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In tema di agevolazione cd. Tremonti Ambiente (art. 6, commi 13‑19, legge n. 388/2000, ratione temporis applicabile), è indefettibile l’approccio incrementale: occorre comparare l’investimento “ambientale” con l’investimento tradizionale equivalente, quantificando i costi supplementari necessari a conseguire un superiore livello di tutela ambientale. Ne consegue che l’operatività nel settore dei rifiuti non implica, ex se, spettanza del beneficio, essendo onere del contribuente provare il maggior costo ambientale, né essendo peraltro sufficiente prospettare l’intero progetto come “un unicum inscindibile” o valorizzare mere “ottimizzazioni” aziendali. |
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La questione La Suprema Corte affronta la questione delle condizioni in presenza delle quali è applicabile il regime agevolativo previsto dalla c.d. Tremonti Ambiente.
La decisione La ricorrente società, operante nella raccolta/trasporto/trattamento rifiuti e manutenzione reti fognarie, aveva effettuato nel 2011 un piano d’investimenti presso la propria sede, contabilizzando ai fini IRES una variazione in diminuzione di € 1.857.246,00 quale investimento ambientale ex art. 6 l. n. 388/2000; l’eccedenza era stata riportata nel 2012 (€ 667.130,00) e nel 2013 (€ 145.226,00). L’Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento, recuperando a tassazione € 223.643 (2011), € 183.460 (2012), € 39.938 (2013), oltre interessi e sanzioni complessive € 575.341,77. Secondo la tesi difensiva, da un lato, l’agevolazione non sarebbe preclusa a chi opera nel settore ambientale e, dall’altro, l’intero investimento costituirebbe “unicum inscindibile” e sarebbe perciò integralmente agevolabile. Il cuore della questione giuridica sottoposta all’analisi della Corte riguardava la corretta interpretazione/applicazione dell’art. 6 legge 388/2000 secondo il criterio del cosiddetto approccio incrementale: l’agevolazione riguarda solo infatti il “maggior costo” dell’investimento ambientale rispetto al benchmark di un investimento tradizionale equivalente. La CTR aveva escluso che la natura “ambientale” dell’attività dell’impresa generasse automatica spettanza del beneficio, ritenendo insufficiente la perizia (generica) e rilevando la mancata comparazione con un investimento alternativo privo delle caratteristiche ambientali. La Suprema Corte recepisce e ribadisce il principio già espresso da Cass. n. 8052/2025, confermando la decisione della CTR. Per la S.C. la contribuente non ha applicato né provato il criterio incrementale né la qualificazione dell’investimento come “unicum inscindibile” che legittima la detassazione integrale.
La pronuncia si colloca in un percorso di razionalizzazione della Tremonti Ambiente, riaffermando che l’agevolazione non è un incentivo “a pioggia” agli investimenti del comparto green, bensì un meccanismo selettivo ancorato a un differenziale economico misurabile: il maggior costo necessario a innalzare il livello di tutela ambientale rispetto a soluzioni tecnicamente equivalenti ma non orientate alla protezione dell’ambiente. Questo approdo ha doppia coerenza: (i) interna, con la lettera dell’art. 6 l. 388/2000 (co. 15) e con la sua teleologia di evitare sussidi a componenti ordinarie dell’investimento (ii) esterna, con l’”acquis” comunitario sugli aiuti di Stato ambientali, che da sempre condiziona l’aiuto al costo addizionale rispetto allo standard tecnologico di mercato. La motivazione, puntellata dal rinvio a Cass. 8052/2025, rende operativo l’“approccio incrementale” sul piano probatorio: l’impresa deve predisporre ex ante un dossier tecnico‑economico idoneo a: (a) identificare con precisione il benchmark (impianto/processo tradizionale equivalente, per capacità e performance); (b) scomporre l’investimento “ambientale” nelle sue componenti e isolare i costi connessi al miglioramento ambientale; (c) applicare metodi oggettivi di valorizzazione (ad es., confronti di offerta, engineering estimates, make‑or‑buy comparables, analisi capex differenziale), evitando assertività quali l’“unicum inscindibile”. La sentenza, opportunamente, respinge l’idea che l’inscindibilità gestionale equivalga a inscindibilità fiscale: la prima attiene all’efficienza dell’organizzazione; la seconda richiede una tracciabilità economica dei costi extra‑ambientali, anche in via proxy quando gli elementi non siano “facilmente isolabili”. |
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Orientamenti Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 26/03/2025, n. 8052, Rv. 674405 - 01 |
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Rif. normativi |
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13‑19 L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 30 Comunicazione CE 3 febbraio 2001, n. 2001/C 37/03 |
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Dati sentenza |
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 08/10/2025) 24/10/2025, n. 28228 |
Redattore: Alessio Scarcella
