Ottobre 2025

Wednesday 22 October 2025 13:13

SENTENZA TRIBUTARIA E CERTIFICAZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO

 

 

 

 

 

Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.

 

Per la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza è necessario che il segretario della Corte di Giustizia tributaria, di primo o di secondo grado, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione.

 

Nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della Corte di Giustizia tributaria, di primo o di secondo grado, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, mentre non può ritenersi equipollente l'attestazione della Corte di primo grado secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla Corte di secondo grado la trasmissione del fascicolo di prime cure prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. (Fattispecie di cartella di pagamento facente riferimento ad un avviso di accertamento ritualmente impugnato dal contribuente con ricorso tuttavia rigettato con sentenza irrevocabile: nel riaffermare il principio sopra riportato, la Corte di Cassazione ha però respinto il motivo di ricorso del contribuente - che lamentava come solo in appello l’Agenzia delle Entrate- Riscossione avesse prodotto la sentenza relativa all’avviso di accertamento presupposto dalla cartella e senza che del suo passaggio in cosa giudicata fosse presente l’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. – osservando che la sentenza non veniva in questione per la sua efficacia di giudicato, bensì come presupposto della emissione della cartella impugnata; con la conseguenza che la sua valutazione era rimessa all’apprezzamento del giudice tributario di merito, dovendosi considerare che la parte, pur gravata dell’onere di contestare il presupposto dell’emissione della cartella, non aveva dedotto in alcun modo che tale sentenza fosse stata oggetto di impugnazione né aveva precisato la rilevanza del passaggio in giudicato ai fini della emissione della cartella, eventualmente possibile anche in presenza di sentenza di rigetto di primo grado non definitiva).

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass, Sez. 5, Sentenza n. 3621 del 07/02/2019 (Rv. 652341 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21366 del 21/10/2015 (Rv. 636957 - 01)

Rif. Normativi

D.lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2

Art. 124 disp. Att. c.p.c.

Dati sentenza

Corte di cassazione, Ordinanza n. 27920 del 11.9.2025, dep 20.10.2025.

                                                                                                        Redattore: Pietro Molino