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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IMPOSTE DI FABBRICAZIONE – GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) – Accise sul gas metano – Utilizzo per produzione di energia elettrica – Addizionale regionale – Applicabilità – Insussistenza. |
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Al gas metano adoperato per la produzione di energia elettrica non si applica l’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo (ARISGAM). |
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La questione (inedita nella giurisprudenza di legittimità) è stata esaminata con riferimento ad un’addizionale all’imposta erariale di consumo pretesa dalla Regione Calabria su gas metano consumato nell’anno 2002. Nella articolata trama argomentativa della sentenza annotata, l’inapplicabilità dell’addizionale regionale sul gas metano adoperato per produrre energia elettrica costituisce, innanzitutto, l’esito di una puntuale ed accurata ricognizione del dato positivo ratione temporis operante. Richiamato l’art. 9 del d.lgs. n. 398 del 1990 quale norma istitutiva della addizionale in parola, la Suprema Corte valorizza il disposto dell’art. 10, comma 5, di detto d.lgs., ovvero la relatio alle esclusioni dall’imposta previste dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 261 del 1990 (tra le quali, appunto, quella concernente il gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica): rinvio cui viene attribuito carattere materiale (o recettizio), con derivante irrilevanza delle successive modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas metano (in particolare, di quelle introdotte dalla legge n. 448 del 1998). La conclusione così raggiunta viene poi corroborata dalla positiva verifica di conformità al diritto unionale. Individuate nell’art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE e nell’art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE le coordinate normative di riferimento, la sentenza in commento evidenzia che, secondo la giurisprudenza sovranazionale, la applicazione, con norma interna, sui prodotti sottoposti ad accisa di ulteriori imposte indirette è legittima soltanto quando (oltre ad essere rispettate le disposizioni unionali sulla determinazione della base imponibile) tali imposte rispondano a finalità specifiche (non riconducibili cioè a mere esigenze di bilancio), sussistenti allorchè sia previsto un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito ricavato dalle stesse imposte oppure quando queste ultime siano concepite in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di scoraggiare il consumo di prodotti così fortemente assoggettati a tassazione. Sulla base di questo principio generale, il giudice di legittimità nega che l’aliquota di imposta regionale in scrutinio sia diretta a soddisfare finalità specifiche di tal fatta, in quanto genericamente destinata ad attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva. Infine, quale ultimo argomento a sostegno, la Suprema Corte rimarca l’efficacia diretta nel nostro ordinamento dell’art. 14 della direttiva n. 2003/96/CE, nella parte in cui stabilisce l’esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass., sez. trib., 28 maggio 2025, n. 14259; Cass., sez. trib., 8 luglio 2021, n. 19398; Corte Cost., 15 aprile 2025, n. 43. |
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Rif. normativi |
Art. 9 d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 Art. 10, comma 5, d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 Art. 6, comma 3, d.l. 15 settembre 1990, n. 261 Legge 12 novembre 1990, n. 331 Art. 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 8 legge 8 maggio 1998, n. 146 Legge 14 giugno 1990, n. 158 Art. 3, par. 2, direttiva Consiglio CEE 25 febbraio 1992, n. 12 Art. 3 Direttiva Consiglio CE 27 ottobre 2003, n. 96 Art. 14 Direttiva Consiglio CE 27 ottobre 2003, n. 96 Art. 1, par. 2, Direttiva Consiglio CE 16 dicembre 2008, n. 118 |
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Dati sentenza |
Cass., sez. trib., sent. 14 ottobre 2025, n. 27428 |
Redattore: Raffaele ROSSI
