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TRIBUTI - DETRAZIONI - IN GENERE |
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In tema di imposte dirette e di IVA, l’uso di apposite carte di credito aziendali per l’acquisto di carburanti non consente al contribuente di eludere la prova dell’inerenza dell’operazione all’attività d’impresa per cui, ove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità delle spese sostenute ai mezzi strumentali impiegati per l’esercizio dell’impresa, dev’essere esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell’IVA. |
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Giuseppe Dongiacomo |
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La questione La Suprema Corte ha affrontato la questione del se il contribuente, in caso di acquisto di carburante a mezzo di carte di credito aziendali, possa o meno eludere la prova dell’inerenza di tale operazione all’attività d’impresa.
La decisione La soluzione è stata negativa. È vero infatti - ha osservato la Corte - che, secondo l’art. 1, comma 3 bis, del d.P.R. n. 444 del 1997, nel caso di acquisti di carburante effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, non sussiste l’obbligo di redigere la scheda carburante. È anche vero però - ha aggiunto la Corte - che, ai fini della deducibilità e della detraibilità dell’IVA dai costi per gli acquisti di carburanti, il contribuente utilizzatore può ritenersi esonerato dall’obbligo di redazione della scheda carburante di cui all’art. 1 del d.P.R. n. 444 cit. solo nel caso in cui il suo rapporto con la società gestore degli impianti di erogazione sia riconducibile al contratto di netting, in quanto mediante lo stesso le imprese che utilizzano mezzi che necessitano del rifornimento di carburante si accordano con le società petrolifere affinché queste stipulino con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione con cui gli stessi si impegnano, dietro corrispettivo, ad eseguire forniture di carburante in favore delle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera. Ne deriva che, in difetto di contratto di netting, l’uso di carte di credito aziendali per l’acquisto di carburanti non esonera il contribuente dal fornire la prova, a mezzo di idonea documentazione, dell’inerenza dell’operazione all’attività d’impresa e che, di conseguenza, ove la fatturazione, in ragione della mancata indicazione dei veicoli per i quali il rifornimento sia stato effettuato, sia priva degli elementi che consentano di dimostrare la riferibilità delle spese sostenute ai mezzi strumentali impiegati per l’esercizio dell’impresa, dev’essere esclusa la deducibilità dei costi medesimi e la detraibilità dell’IVA. |
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Orientamenti Giurisprudenziali |
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15616 del 22/07/2020 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21036 del 02/10/2020 |
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Rif. normativi |
Art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 Art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 1559 c.c.
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Dati sentenza |
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 27/3/2025) 30/09/2025, n. 26374 |
Redattore: Cons. Dongiacomo
