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Sentenza del 10/04/2025, dep. 22/04/2025, n. 2609/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14 |
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Composizione |
Pres. Greco, Est. Brigante |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - Liquidazione delle spese - Compensazione – Presupposti - Fattispecie. |
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Massima |
Le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., non possono essere illogiche o erronee e devono tenere conto - altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge - del principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese di giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha confermato la condanna alle spese di un Comune, in ragione della manifesta infondatezza originaria dell’avviso di accertamento emesso, negando altresì qualsiasi incidenza - sul governo delle spese - del carattere pubblico e privo di discrezionalità dell’attività impositiva esercitata). |
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Rif. normativi |
D. Lgs. 546/1992, art. 5 15, 17bis Cod. Proc. Civ., art. 88, 92 comma 2 |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 (Rv. 670803 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
Tuesday 23 September 2025 06:54
ANCORA SUI LIMITI DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Pubblicato in
Settembre 2025
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