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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9^, 23 aprile 2025, n. 2626
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Composizione |
Lo Surdo Antonio (Presidente) – Ruggiero Aldo (Relatore) – Colaiuda Serafino (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Onere della prova – Fattispecie. |
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Massima |
In tema di rimborso delle imposte sul reddito, è onere del contribuente che abbia impugnato il rigetto dell'istanza di rimborso, in ragione della sua posizione di attore in senso sostanziale, allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. (In motivazione è stato affermato che, per potersi qualificare come indebito il versamento eseguito dal sostituto d'imposta, non è sufficiente la mera allegazione dell'erronea qualificazione del reddito da parte di quest'ultimo, occorrendo la prova che la corretta qualificazione avrebbe escluso l'imposizione fiscale o comportato un esborso meno gravoso). |
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Rif. normativi |
art. 2697 c.c.; art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546 |
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Conformità |
Cass. civ. sez. trib., ord. 03 luglio 2023, n.18644; Cass. civ., sez. trib., 28 gennaio 2020, n.1906; Cass. civ., sez 5, 2 luglio 2014m n. 15026 |
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Anno pubb. |
2025 |
