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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6^, 25 marzo 2025, n.1946
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Composizione |
Fruscella Giuseppe (Presidente) – Speranza Liliana(Relatore) – Galeota Antonio (Giudice) |
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133 PROCEDIMENTO CIVILE - 042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE |
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Cessazione della materia del contendere - Regolamentazione delle spese – Necessità – Criterio - Soccombenza virtuale. |
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Massima |
In tema di spese processuali, il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e di individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, in base ad una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa alla stregua dei criteri di verosimiglianza. |
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Rif. normativi |
art.91 c.p.c.. |
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Conformità |
Cass. civ. sez. trib., 31 gennaio 2024, n.2947; Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2023, n.30251; Cass. civ., sez. trib., 11 agosto 2022 n.24714 |
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Anno pubb. |
2025 |
