|
|
|
|
Composizione |
|
|
|
133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO - PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO INTRODUTTIVO |
|
|
Ricorso notificato all’Ufficio e ricorso depositato in segreteria – Difformità formale ma non sostanziale – Inammissibilità – Esclusione. |
|
Massima |
Non è causa di inammissibilità del ricorso la diversa modalità della sottoscrizione digitale ravvisabile tra il ricorso notificato all’Ufficio e quello depositato nella segreteria del giudice di primo grado. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 – il quale prevede che se l'atto depositato nella segreteria della Corte non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile – va infatti interpretato nel senso che la mancanza di conformità può assumere rilevanza soltanto se concerne aspetti sostanziali degli atti, tali da evidenziarne una diversità di contenuto idonea a ledere il diritto di difesa della controparte). |
|
Rif. Normativi |
|
|
Conformità |
|
|
Anno pubb. |
2025 |
