Settembre 2025

Monday 22 September 2025 12:58

NON E' CAUSA DI INAMMISSIBILITA' LA DIFFORMITA' SOLTANTO FORMALE TRA RICORSO NOTIFICATO ALL'UFFICIO E RICORSO DEPOSITATO IN SEGRETERIA

 

 

 

  • Sentenza del 19/05/2025, n. 1306 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

 

Composizione

  • Pres. Evangelista
  • Rel. Vicini

 

 133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO - PROCESSO TRIBUTARIO – RICORSO INTRODUTTIVO

 

Ricorso notificato all’Ufficio e ricorso depositato in segreteria – Difformità formale ma non sostanziale – Inammissibilità – Esclusione.

Massima

Non è causa di inammissibilità del ricorso la diversa modalità della sottoscrizione digitale ravvisabile tra il ricorso notificato all’Ufficio e quello depositato nella segreteria del giudice di primo grado. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 – il quale prevede che se l'atto depositato nella segreteria della Corte non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile – va infatti interpretato nel senso che la mancanza di conformità può assumere rilevanza soltanto se concerne aspetti sostanziali degli atti, tali da evidenziarne una diversità di contenuto idonea a ledere il diritto di difesa della controparte).

Rif. Normativi

  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22, comma 3

Conformità

  • Cass., sez. 6-5, ord. n. 8213 del 30/03/2017

Anno pubb.

2025