Settembre 2025

Friday 19 September 2025 08:43

L'IMPOSTA DI REGISTRO SI APPLICA SIA AL DECRETO INGIUNTIVO CHE ALL'ATTO TRANSATTIVO IN ESSO ENUNCIATO

 

 

 

  • Sentenza del 31/03/2025, n. 181 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

 

Composizione

  • Pres. Risi
  • Rel. Petrarulo

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI –

 

Imposta di registro – Decreto ingiuntivo e atto transattivo in esso enunciato – Imponibilità in misura proporzionale di entrambi gli atti – Legittimità – Sussistenza.  

Massima

In materia di imposta di registro, è legittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia quantifica l’imposta in misura proporzionale (3%) sia sul decreto ingiuntivo sia sull’atto transattivo in esso enunciato e non registrato, ove tale atto sia intervenuto tra le medesime parti del procedimento giudiziario dell’atto enunciante.

Rif. Normativi

  • d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 22
  • d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 8 tariffa parte I^ all.

Conformità

  • Cass., sez. 5, ord. n. 2296 del 23/01/2025
  • Cass., sez. 5, ord. n. 2443 del 25/01/2024

Difformità

  • Non si registrano precedenti

Anno pubb.

  1.