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Sentenza del 05/03/2025, n. 182 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna
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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE |
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Illecito tributario – Applicazione della sanzione sia alla persona giuridica che alla persona fisica concorrente – Legittimità – Sussistenza. |
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Massima |
Non è esclusa la sanzionabilità delle persone fisiche che abbiano concorso con una persona giuridica nella realizzazione dell’illecito tributario. (In motivazione la Corte ha specificato che sebbene l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 preveda la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie collegate al proprio rapporto fiscale, questa previsione non opera come uno “scudo” per le persone fisiche esterne all’ente che hanno collaborato alla commissione dell’illecito, le quali restano soggette all’applicazione della sanzione).
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Difformità |
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Anno pubb. |
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Thursday 18 September 2025 13:15
SANZIONABILE ANCHE LA PERSONA FISICA CHE CONCORRE CON LA PERSONA GIURIDICA ALLA RELIZZAZIONE DELL'ILLECITO TRIBUTARIO
Pubblicato in
Settembre 2025
Allegati:
