Settembre 2025

Thursday 18 September 2025 13:15

SANZIONABILE ANCHE LA PERSONA FISICA CHE CONCORRE CON LA PERSONA GIURIDICA ALLA RELIZZAZIONE DELL'ILLECITO TRIBUTARIO

 

 

 

Sentenza del 05/03/2025, n. 182 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna

 

Composizione

  • Pres. Russo
  • Rel. Scandurra

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

 

Illecito tributario – Applicazione della sanzione sia alla persona giuridica che alla persona fisica concorrente – Legittimità – Sussistenza.

Massima

Non è esclusa la sanzionabilità delle persone fisiche che abbiano concorso con una persona giuridica nella realizzazione dell’illecito tributario. (In motivazione la Corte ha specificato che sebbene l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 preveda la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie collegate al proprio rapporto fiscale, questa previsione non opera come uno “scudo” per le persone fisiche esterne all’ente che hanno collaborato alla commissione dell’illecito, le quali restano soggette all’applicazione della sanzione).

 

Rif. Normativi

  • D.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 9
  • D.L. 30/9/2003, n. 269, art. 7
  • L. 24/11/2003, n. 326

Conformità

  • Cass., sez. 5, n. 20697 del 25/7/2024

Difformità

  • Non si registrano precedenti

Anno pubb.

  1.