Settembre 2025

Thursday 18 September 2025 08:42

PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NON E' RICHIESTA LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO DELL' IMMOBILE

 

 

 

  • Sentenza del 06/06/2025, n. 123 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell’Emilia

 

Composizione

  • Pres. Montanari
  • Rel. Montanari

 

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 520 DETRAZIONI - IN GENERE -

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE - DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

 

IRPEF – Spese per ristrutturazione edilizia – Detrazione – Registrazione del contratto di comodato dell’immobile – Necessità – Esclusione.

Massima

In materia di IRPEF, è illegittimo il recupero delle detrazioni relative a spese per ristrutturazione edilizia che ha avuto inizio in data anteriore rispetto a quella di registrazione del contratto di comodato dell’immobile del quale è stata effettuata la ristrutturazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la norma agevolativa - art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986 -, nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 16-bis

Conformità

  • Non si registrano precedenti

Difformità

  • Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025