Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 09:39

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI AL CITTADINO ISCRITTO ALL' AIRE

 

 

 

Sentenza del giorno 9 giugno 2025, n. 742 del 2025  (dep. 12/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  007 NOTIFICA

 

Notifica – Avviso di accertamento - Cartella esattoriale - Contribuente iscritto all'AIRE - Notifica ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni – Notifica presso la residenza estera – Necessità – Assenza di domicilio fiscale in Italia

Massima

Ove il contribuente, trasferitosi all’estero, non si sia avvalso della facoltà di eleggere domicilio in Italia per la notificazione degli atti impositivi ma abbia regolarmente comunicato all’AIRE il suo indirizzo di residenza nel Paese straniero, l’ente impositore o il concessionario della riscossione devono notificare l’atto impositivo, a pena di invalidità, presso l’indirizzo risultante dal certificato dell’AIRE, non potendosi ritenere valida la notificazione in altri luoghi.  

Rif. normativi

Art. 60 DPR 600/1973

Art. 142 c.p.c.

 

 

 

Conformità

Cass., sez. trib., Ordinanza del 16/02/2023, n. 4898

Anno pubb.

2025