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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1, sentenza del 30/6/2025, n. 2002/2025. |
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Composizione |
Pres. Ancona - Rel. Bianchi. |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 210 TERMINI. |
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Riscossione delle imposte - IRAP -Versamento diretto - Rimborsi - Richiesta di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 - Decorrenza - Provvedimento di sgravio - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di rimborso di somme versate a titolo di IRAP, il termine di decadenza previsto dagli artt. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e 25 del d.lgs. n. 446/1997, fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento, può non coincidere con la data del pagamento solo quando l’erroneità di questo deriva da un evento sopravvenuto e successivo, che determina in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e dunque il carattere indebito della somma percepita dall’Amministrazione. |
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Rif. normativi |
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 Art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13436 del 26/5/2017 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025. |
