Settembre 2025

Tuesday 16 September 2025 10:12

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO NON DEVE INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE ESENZIONI

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 29/7/2025, n. 5442

 

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Nuzzi.

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

 

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - IMU - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Esplicazione delle ragioni del mancato riconoscimento di possibili esenzioni – Esclusione – Fondamento.

Massima

In tema di IMU, l’onere motivazionale dell’avviso di accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente è stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, per l’effetto, di contestare l’an e/o il quantum dell’imposta accertata, non essendo, per contro, necessario che l’avviso indichi anche le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta.

Rif. normativi

Art. 13 del d.l. n. 201/2011

l. n. 214/2011

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29845 del 20/11/2024 (CONF).

Anno pubbl.

2025.