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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 29/7/2025, n. 5442
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Composizione |
Pres. Montagna e Rel. Nuzzi. |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. |
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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - IMU - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Esplicazione delle ragioni del mancato riconoscimento di possibili esenzioni – Esclusione – Fondamento. |
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Massima |
In tema di IMU, l’onere motivazionale dell’avviso di accertamento è adempiuto tutte le volte in cui il contribuente è stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, per l’effetto, di contestare l’an e/o il quantum dell’imposta accertata, non essendo, per contro, necessario che l’avviso indichi anche le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta. |
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Rif. normativi |
Art. 13 del d.l. n. 201/2011 l. n. 214/2011 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29845 del 20/11/2024 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025. |
