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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 24/7/2025, n. 5325
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Composizione |
Pres. Montagna e Rel. D’Oriano. |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 484 PLUSVALENZE PATRIMONIALI. |
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Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Plusvalenze patrimoniali - Cessione di partecipazioni sociali - Plusvalenza - Regime di tassazione - Momento rilevante - Stipula del contratto - Vicende successive - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza al momento della conclusione del contratto, in relazione al quale, pertanto, deve essere individuato il regime di tassazione applicabile anche con riguardo al beneficio della rateizzazione, per cui è sufficiente che il contribuente abbia la qualifica di imprenditore al momento dell’atto negoziale senza che rilevino le vicende successive inerenti al mantenimento di tale qualifica. (Nel caso di specie, il giudice di merito, annullando l’avviso di accertamento, ha accolto la richiesta del contribuente di differire la tassazione della plusvalenza nei quattro anni successivi alla cessione della sua azienda). |
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Rif. normativi |
Art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 Art. 68 del d.P.R. n. 917/1986 Art. 75 del d.P.R. n. 917/1986 Art. 76 del d.P.R. n. 917/1986 Art. 86 del d.P.R. n. 917/1986 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 11955 del 7/5/2025 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025. |
