Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:09

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA TRIBUTARIA E RILEVANZA DEL DISPOSITIVO

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 23/10/2024, n. 4303

Composizione

Rel. Di Nosse Lucio

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE 

 

Processo tributario – Dispositivo – Deposito in segreteria entro sette giorni – Equiparazione alla pubblicazione della sentenza - Esclusione – Conseguenze – Modificabilità della decisione - Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, la sentenza è pubblicata, a norma dell’art. 37 d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente con il suo deposito telematico in segreteria e non con la lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 cit., il quale, pertanto, pur se depositato nel termine di sette giorni, non determina l’irretrattabilità o l’immodificabilità della decisione assunta in camera di consiglio. (Nel caso di specie, il giudice monocratico per errore aveva depositato un dispositivo di accoglimento, laddove la decisione era di rigetto).

Rif. normativi

d.lgs. n. 220/2023

art. 35 del d.lgs. 546/1992

art. 37 del d.lgs. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 2, 7/3/2022 n. 7364 Rv. 664208 (VEDI)

Anno pubbl.

2025