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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1, Sentenza del 23/10/2024, n. 4303 |
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Composizione |
Rel. Di Nosse Lucio |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Processo tributario – Dispositivo – Deposito in segreteria entro sette giorni – Equiparazione alla pubblicazione della sentenza - Esclusione – Conseguenze – Modificabilità della decisione - Fondamento. |
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Massima |
Nel processo tributario, la sentenza è pubblicata, a norma dell’art. 37 d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente con il suo deposito telematico in segreteria e non con la lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 cit., il quale, pertanto, pur se depositato nel termine di sette giorni, non determina l’irretrattabilità o l’immodificabilità della decisione assunta in camera di consiglio. (Nel caso di specie, il giudice monocratico per errore aveva depositato un dispositivo di accoglimento, laddove la decisione era di rigetto). |
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Rif. normativi |
d.lgs. n. 220/2023 art. 35 del d.lgs. 546/1992 art. 37 del d.lgs. 546/1992 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 2, 7/3/2022 n. 7364 Rv. 664208 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
