Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:09

PER LA NOTIFICA DELL' ACCERTAMENTO RILEVA LA DATA DI SPEDIZIONE DELL' ATTO


 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 11, Sentenza del 15/7/2025, n. 3322

Composizione

Rel. Savastano Maria Grazia

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - 

 

 

Termine per la notifica dell’accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell’atto - Necessità - Fondamento.

 

Massima

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che, in caso di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente.

Rif. normativi

art. 11 del d.lgs. n. 504/1992

art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

art. 149 c.p.c.

art. 4, comma 3, della l. n. 890/1982

art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 6, 21/10/2014, n. 22320, Rv. 632741 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 6, 17/12/2019, n. 33277, Rv. 656429 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025