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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 11, Sentenza del 15/7/2025, n. 3322 |
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Composizione |
Rel. Savastano Maria Grazia |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA -
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Termine per la notifica dell’accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell’atto - Necessità - Fondamento.
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Massima |
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che, in caso di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente. |
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Rif. normativi |
art. 11 del d.lgs. n. 504/1992 art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 art. 149 c.p.c. art. 4, comma 3, della l. n. 890/1982 art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 6, 21/10/2014, n. 22320, Rv. 632741 - 01 (CONF) Cass. Sez. 6, 17/12/2019, n. 33277, Rv. 656429 - 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
