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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 4, sentenza in data 8/7/2025, n. 2120 |
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Composizione |
Pres. Maisano - Rel. Dammacco. |
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159 SOCIETA’ - 434 SCIOGLIMENTO - IN GENERE. |
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Società di persone fisiche - Società in nome collettivo - Scioglimento del rapporto sociale - Responsabilità per le obbligazioni sociali - Cessazione - Condizioni - Iscrizione della cessione nel registro delle imprese o conoscenza della stessa da parte del terzo - Necessità - Conseguenze.
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Massima |
In tema di società in nome collettivo, il socio escluso risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui lo scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti sia stato iscritto nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l’indicata pubblicità costituisce fatto impeditivo di una responsabilità da coobbligato, rispetto a debiti della società, altrimenti normale, sicché tale circostanza deve essere allegata e provata dal socio al fine di escludere la sua responsabilità). |
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Rif. normativi |
Art. 2267 c.c. Art. 2290 c.c. Art. 2300 c.c. Art. 2697 c.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 6230 del 13/3/2013 (CONF). |
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Anno pubbl. |
2025. |
