Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:10

SOGGETTIVITA' PASSIVA I.V.A. DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5, sentenza in data 1/7/2025, n. 2055

Composizione

Pres. Sardiello - Rel. Romita.

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 468 DETRAZIONI - IN GENERE.

 

Società non operative - Società in perdita fiscale equiparate alle società di comodo - Art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE - Interpretazione - Sent. Corte UE del 7 marzo 2024 in causa C-341/22.

 

 

Massima

Alle società considerate non operative perché in perdita fiscale, ratione temporis equiparate alle società di comodo dall’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del d.l. n. 138/2011, conv. con modif. dalla l. n. 148/2011, non può essere negata la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., posto che, in base all’art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2024, in causa C-341/22, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettua operazioni rilevanti a fini I.V.A. va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell’eccedenza di credito e al rimborso. (Nel caso di specie, il giudice di merito, disapplicando l’art. 30, comma 4, della l. n. 724/1994, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento, adottato dall’Amministrazione, di diniego del richiesto rimborso dell’I.V.A., non ricorrendo prove di frode o di abuso del diritto commessi dal contribuente).

Rif. normativi

Art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del d.l. n. 138/2011

l. n. 148/2011

art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE

art. 30, comma 4, della l. n. 724/1994

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Giustizia UE, Sentenza del 7/3/2024, in causa C-341.22 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33424 del 19/12/2024 (CONF); Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22249 del 6/8/2024 (CONF).

Anno pubbl.

2025.