Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:15

ONERE DELLA PROVA IN CASO DI OPERAZIONI RITENUTE ANTIECONOMICHE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 11, Sentenza del 25/6/2025, n. 11507

Composizione

Pres. Sbrizzi Salvatore – Rel. Guglielmo Gaetano

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -  379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

 

 

Redditi d’impresa - Contabilità formalmente regolare - Accertamento in rettifica ex art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 - Ammissibilità - Condizioni – Conseguenze – Inversione dell’onere della prova

Massima

L’accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi dell’art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, anche in presenza di una contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata, come l’apparente antieconomicità di un’operazione, la quale, costituendo elemento presuntivo della capacità contributiva non dichiarata, libera gli accertatori da altri incombenti probatori e determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare la regolarità dell’operazione, anche in relazione alla sua apparente antieconomicità.

Rif. normativi

Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27804, Rv. 651084 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 7/4/2017, n. 9084, Rv. 643626 – 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 24/9/2014, n. 20060, Rv. 632350 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025