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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 11, Sentenza del 25/6/2025, n. 11507 |
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Composizione |
Pres. Sbrizzi Salvatore – Rel. Guglielmo Gaetano |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
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Redditi d’impresa - Contabilità formalmente regolare - Accertamento in rettifica ex art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 - Ammissibilità - Condizioni – Conseguenze – Inversione dell’onere della prova |
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Massima |
L’accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito, ai sensi dell’art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, anche in presenza di una contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata, come l’apparente antieconomicità di un’operazione, la quale, costituendo elemento presuntivo della capacità contributiva non dichiarata, libera gli accertatori da altri incombenti probatori e determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare la regolarità dell’operazione, anche in relazione alla sua apparente antieconomicità. |
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Rif. normativi |
Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27804, Rv. 651084 – 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 7/4/2017, n. 9084, Rv. 643626 – 01 (CONF) Cass. Sez. 5, 24/9/2014, n. 20060, Rv. 632350 – 01 (CONF) |
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Anno pubbl. |
2025 |
