Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:18

AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ATTO IMPOSITIVO TARSU, E' SUFFICIENTE CHE IL COMUNE INDICHI SOLTANTO LA TARIFFA APPLICATA E LA DELIBERA

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 17/7/2025, n. 5143

Composizione

Pres. Macrì – Rel. Francesco Cananzi

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)   340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

 

Motivazione e contenuto dell’atto impositivo - Art. 71 del d.lgs. n. 507/1993 - Indicazione della tariffa applicata e relativa delibera - Sufficienza - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione.

Massima

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 (nel testo vigente ratione temporis) obbliga il Comune ad indicare nell’atto impositivo esclusivamente la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.

Rif. normativi

art. 71, comma 2, del d.gs. n. 507/1993,     

           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 24267 del 2011 (CONF.)

Cass. n. 22470 del 2019 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2025