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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5098 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Sebastiano Napolitano |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 365 TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE |
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Processo tributario – Mancata produzione dell’atto impugnato e della sua notifica – inammissibilità del ricorso – Esclusione – Fondamento – Contestazione sulla tempestività del ricorso – Onere della prova – A carico di colui che impugna – Contenuto – Allegazione dell’atto impugnato e della avvenuta notifica. |
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Massima |
Nel processo tributario, l’omesso deposito da parte del ricorrente dell’atto impugnato, con la relativa notificazione, non comporta, a norma dell’art. 22 comma 4, d.lgs. n. 546/1992, l’inammissibilità del ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che il contribuente è tenuto a provvedere a tale deposito allorquando ne sia eccepita la tardività, poiché solo dalla notifica dell’atto è ricavabile la tempestività dell’impugnazione proposta). |
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Rif. normativi |
Art. 2697 c.c. Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 25107 del 2020 (CONF.) Cass. n. 10209 del 2018 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
