Settembre 2025

Wednesday 17 September 2025 08:16

LIMITI DI AMMISSIBILITA' DEI MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 24 D. LGS. N. 546 DEL 1992

 

 

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5082

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Geremia Casaburi

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL’UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE 

 

Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti - Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto impositivo, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre, nel ricorso introduttivo di primo grado, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità così come dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, i quali, però, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, sono ammissibili esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”.

Rif. normativi

Art. 24 d.lgs.  n. 546/1992

           

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 9637 del 2017 (CONF.)

Cass. n. 7927 del 2016 (VEDI)

   

Anno pubbl.

2025