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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 15/7/2025, n. 5082 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. Geremia Casaburi |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL’UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE |
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Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti - Fondamento. |
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Massima |
Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto impositivo, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione che il contribuente deve specificamente dedurre, nel ricorso introduttivo di primo grado, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità così come dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, i quali, però, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, sono ammissibili esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”. |
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Rif. normativi |
Art. 24 d.lgs. n. 546/1992
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 9637 del 2017 (CONF.) Cass. n. 7927 del 2016 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2025 |
